Qualche settimana fa ho scritto qui che l'Alto Adige fa muro contro l'agrivoltaico — e che la "tutela del paesaggio", come motivazione, è in buona parte ipocrisia (Perché dovremmo usare i nostri campi due volte, Pannelli solari in eccesso — e noi li troviamo troppo brutti). Ora il Tribunale amministrativo di Bolzano ha detto, in sostanza, la stessa cosa. Solo in latino giuridico.
Il 15 giugno 2026 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Bolzano, ha annullato i criteri fondamentali della Provincia per l'agri-PV. La parola usata dai giudici: "arbitrari".
Di cosa si trattava
Con il Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2025, la Provincia aveva stabilito che l'agri-PV è ammesso solo dove ricorrono contemporaneamente due condizioni: il terreno si trova al massimo a 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco — e ha una pendenza non superiore al 10 percento.
Sembra tecnico. In realtà è un divieto quasi generalizzato.
A fare ricorso è stato un agricoltore di Lazfons. E ha vinto.
"Arbitrario" — la parola mi è venuta in mente già alla prima lettura
Quando ho letto la regola per la prima volta, il mio pensiero è stato: perché 75 metri? Perché non 60, perché non 100? Perché il 10 percento di pendenza e non il 12?
È esattamente ciò che ora chiede anche il tribunale. La Provincia non ha saputo spiegare per quale ragione tecnica la soglia sia fissata proprio a 75 metri e al 10 percento. La discrezionalità amministrativa, dice la sentenza, non può "mai trasmodare nel mero arbitrio". Chi limita le rinnovabili deve motivarlo con dati concreti — non con numeri che suonano bene.
È questo il punto. Una Provincia può fissare criteri di localizzazione. Solo, non può travestire divieti da regole e sperare che nessuno faccia domande.
L'argomento del paesaggio non regge
Naturalmente arriva subito l'obiezione: ma il paesaggio! Sì, può darsi. I pannelli si vedono.
Però: si vedono anche le rotoballe. Quei salsicciotti di plastica bianca su un prato sì e uno no — sono belli? E le reti antigrandine su metà dei frutteti altoatesini, grigie e tese per chilometri — quelle non scandalizzano nessuno. Un meleto sotto i pannelli non è diverso da uno sotto le reti antigrandine.
Non parlo per teoria. Ho io stesso il fotovoltaico sulle serre, e sotto crescono lamponi, fragole, ciliegie, mirtilli. Energia sopra, frutta sotto, la stessa superficie. Non è una fantasia da laboratorio — è la mia azienda. La doppia utilizzazione funziona. La raccolgo.
Perché resto comunque prudente
Una sentenza non è una nuova legge. La Giunta provinciale deve correggere le regole, e non ho idea di cosa si inventerà. La versione onesta sarebbe: regole pulite, motivate tecnicamente. Quella disonesta: lo stesso divieto in una nuova confezione, con numeri diversi e altrettanto immotivati.
E su tutto incombe Roma. Il Testo Unico FER nazionale (Legge 4/2026) obbliga le regioni e le province autonome a individuare aree per le rinnovabili — e vieta espressamente i divieti generali e astratti. Un quasi-divieto generalizzato come quello altoatesino sta quindi, a mio avviso, su gambe fragili. La domanda non è solo cosa vuole Bolzano — ma fin dove Bolzano può davvero spingersi.
L'elefante resta lo stesso
L'ho già scritto: abbiamo l'energia pulita più economica della storia dell'umanità praticamente a portata di mano — e diciamo "troppo brutta". Ora il tribunale ha messo un primo paletto.
La priorità delle rinnovabili non esclude la tutela del paesaggio. Ma impone che ogni limite sia motivato: specifico, documentato, proporzionato. Non a sentimento.
75 metri, 10 percento. Fino a oggi nessuno mi ha spiegato perché. Ora non lo accetta più nemmeno un tribunale.
Fonti
- TRGA Bolzano, Sentenza n. 131/2026 (depositata il 15.06.2026, ricorso 220/2025) — annullamento dei criteri del Decreto del Presidente della Provincia n. 18/2025
- pv magazine Italia: Agrivoltaico, Tribunale di Bolzano annulla i limiti provinciali su quota e pendenza dei terreni agricoli (19.06.2026)
- QualEnergia.it: Tar Bolzano: i criteri che limitano l'agrivoltaico sono "arbitrari" (19.06.2026)
- Testo Unico FER (d.lgs. 190/2024, agg. Legge 4/2026): aree idonee, divieto di divieti generali e astratti
- Miei articoli precedenti: Perché dovremmo usare i nostri campi due volte / Pannelli solari in eccesso — e noi li troviamo troppo brutti